Sez. L, Sentenza n. 26568 del 17/12/2007 (Rv. 601313 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Avvocatesse - Misura - Riferimento all'intero reddito professionale - Necessità - Fattispecie anteriore alla legge n. 289 del 2003.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di indennità di maternità spettante ad una avvocatessa nel regime di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 (precedente alle modificazioni introdotte, con disposizioni innovative e non retroattive, dalla legge n. 289 del 2003), occorre fare riferimento all'intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, non trovando applicazione il massimale previsto dalle successive norme quale tetto di reddito professionale pensionabile, il quale rileva solo ai fini del calcolo della pensione a carico della cassa di previdenza categoriale.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Legge 15/10/2003 num. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)