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Sez. 3, Ordinanza n. 24221 del 29/07/2026 (Rv. 679494-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE | Lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo - Danno patrimoniale - Sussistenza - Risarcibilità - Condizioni - Ricorso all’ausilio di un collaboratore domestico - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679494-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE

La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)