Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014 (Rv. 633521 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lavoro domestico - Nozione - Perdita - Risarcibilità - Patimento del danno dall'uno o dall'altro coniuge - Irrilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce danno risarcibile senza che rilevi che essa sia patita dall'uno o dall'altro coniuge, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, nel cui ambito la scelta del riparto delle incombenze domestiche risponde a criteri soggettivi e costumi sociali, nonché con l'"id quod plerumque accidit" attesa la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)