Sez. L, Sentenza n. 4489 del 30/07/1979 (Rv. 400983 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PRECLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL PROCESSO DEL LAVORO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PRECLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL PROCESSO DEL LAVORO.*
Le preclusioni poste dall'ultimo comma dell'art 394 cod proc civ alle parti nel giudizio di rinvio si applicano anche nel processo del lavoro, senza che possa invocarsi in contrario l'art 437 cod proc civ (nuovo testo) che prevede l'ammissibilita di nuovi mezzi di prova, anche d'ufficio, ove ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto trattasi di norma che, dettata per il giudizio di appello, non puo trovare applicazione nel giudizio di rinvio, che costituisce un processo chiuso, destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito, in sostituzione di quella cassata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)