Sez. L, Sentenza n. 2171 del 27/03/1985 (Rv. 440045 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - CASSAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDIZIO SUSSEGUENTE - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE I MOTIVI DELL'APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 436 TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - CASSAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDIZIO SUSSEGUENTE - MEMORIA DI COSTITUZIONE CONTENENTE I MOTIVI DELL'APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE PRINCIPALE - DISCIPLINA EX ART. 436 TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, che non costituisce un giudizio d'appello, ma una fase rescissoria rispetto ad una già esperita impugnazione della sentenza di primo grado, le norme che regolano detto giudizio d'appello devono ritenersi applicabili, secondo la previsione dell'art. 394 primo comma cod. proc. civ., nei limiti in cui siano compatibili con le peculiarità del procedimento stesso. Pertanto, nel rito del lavoro, l'art. 436 terzo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che la memoria di Costituzione, contenente i motivi dell'appello incidentale, deve essere notificata all'appellante principale, non può ritenersi operante, al fine della valida riproposizione, in Sede di rinvio, dei motivi di gravame incidentale a suo tempo avanzati nel giudizio conclusosi con la pronuncia cassata, tenuto conto che la suddetta notificazione si ricollega all'esigenza di portare a conoscenza dell'appellante principale l'estensione del "thema decidendum" derivante dall'appello incidentale, e che tale esigenza non sussiste per la mera riproposizione in Sede di rinvio di motivi in precedenza formulati. (V 1216/80, mass n 404717; (V 4489/79, mass n 400983; (V 561/75, mass n 373864; (V 2620/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)