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Sez. L, Sentenza n. 701 del 06/02/1982 (Rv. 418493 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418493-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni (sessanta se all'estero) prima dell'udienza stessa, per apprestare la propria difesa. (Conf 2472/80, mass n 406204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)