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Sez. L, Sentenza n. 2472 del 16/04/1980 (Rv. 406204 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406204-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro per la notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non e perentorio: pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempreche resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni (sessanta se all'estero) prima dell'udienza di discussione, perche egli possa apprestare la sua difesa. (Conf 5104/77, mass n 388716; (Conf 710/77, mass n 384288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)