Sez. L, Sentenza n. 2472 del 16/04/1980 (Rv. 406204 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal nuovo rito del lavoro per la notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non e perentorio: pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempreche resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni (sessanta se all'estero) prima dell'udienza di discussione, perche egli possa apprestare la sua difesa. (Conf 5104/77, mass n 388716; (Conf 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)