Sez. 1, Sentenza n. 879 del 03/04/1989 Cc. (dep. 18/04/1989) Rv. 181091 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - DIMORA DELLA PERSONA PERICOLOSA - INDIVIDUAZIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - DIMORA DELLA PERSONA PERICOLOSA - INDIVIDUAZIONE.*
La Competenza per territorio a decidere in materia di applicazione delle misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale la persona proposta dimora. Per stabilire tale dimora bisogna tenere conto dei presupposti e degli scopi della legge n. 1423 del 1956, che sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto e al luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Quindi non sono decisive le risultanze anagrafiche e nemmeno il luogo nel quale la persona proposta vive abitualmente o svolge normalmente le sue lecite attività, perché assume Rilevanza il luogo ove detta persona, sia pure mediante brevi e saltuari soggiorni, ha tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. (Conf mass n 176915, e ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)