diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3468 del 24/09/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176915 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DIMORA DELLA PERSONA PERICOLOSA - RIFERIMENTO ALLA LOCALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI COMPORTAMENTO RIVELATORE DELLA PERICOLOSITÀ - OBBLIGATORIETÀ - RISULTANZE ANAGRAFICHE O LUOGO DI VITA ABITUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176915-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DIMORA DELLA PERSONA PERICOLOSA - RIFERIMENTO ALLA LOCALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI COMPORTAMENTO RIVELATORE DELLA PERICOLOSITÀ - OBBLIGATORIETÀ - RISULTANZE ANAGRAFICHE O LUOGO DI VITA ABITUALE - IRRILEVANZA.*

La Competenza per territorio a decidere in materia di applicazione delle misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia ove la persona proposta dimora (art. 4, primo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Per stabilire tale dimora bisogna tenere conto dei presupposti e degli scopi della legge n. 1423 del 1956, che sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto ed al luogo ove essa si manifesta e trova alimento. Quindi, in questo ambito non sono decisive le risultanze anagrafiche ed il luogo nel quale la persona proposta vive abitualmente o svolge le sue normali attività, mentre deve tenersi conto del luogo ove detta persona, sia pure mediante brevi e saltuari soggiorni, abbia tenuto comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. Insomma non ha Rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, bensì lo spazio geografico ambientale in cui il soggetto manifesta comportamenti socialmente pericolosi, trovando in tale ambiente stimolo e copertura alle sue attività illecite. (Conf mass n 170412; (Conf mass n 154481; (Conf mass n 152786; (Conf mass n 151937; (Conf mass n 135689).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)