Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 25/05/1972 (Rv. 358486 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE D'IMPOSIZIONE - CONDIZIONI.*
Le controversie in materia di Tributi locali che, implicando contestazione in radice del potere d'imposizione da parte del comune, possono essere direttamente - e senza il previo esperimento dei ricorsi amministrativi - devolute alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, sono quelle con cui si nega la sussistenza di tale potere d'imposizione, ossia quelle nelle quali questo potere non trovi riscontro nella legge, o sia esercitato oltre i limiti da essa previsti, o non sussista, o sia viziato l'atto amministrativo con il quale il comune delibera di istituire il tributo. (nella specie, e stata ritenuta compresa tra le controversie di cui in massima quella attinente all'Esercizio del potere impositivo, da parte del comune, fuori dei limiti temporali previsti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili di cui alla legge 5 marzo 1963, n 246). (Conf 2305'67, mass n 329521).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 278 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 282 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)