Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 04/05/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164685 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - ECCEZIONI.*
COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - ECCEZIONI.*
In tema di pluralità di sentenze per uno stesso fatto, analogamente al principio di intangibilità del giudicato previsto nella norma di cui all'art. 90, primo comma cod. proc. pen., in virtù del combinato disposto dagli artt. 539 n. 7 e 540 cod. proc. pen. nel procedimento avanti alla Corte di Cassazione deve essere annullata senza rinvio, una sentenza che, posteriore ad altra divenuta definitiva, contraddica la stessa e va ordinata la esecuzione della prima. Tuttavia, in caso di sentenza definitiva anteriore di condanna e di sentenza posteriore di proscioglimento, per mere ragioni di equità, e superandosi il criterio dell'intangibilità e quello conseguente della prevenzione dei giudizi, vanno ordinati la esecuzione della seconda e l'annullamento della prima. (V mass n 160399; (V mass n 142680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 7, Cod. Proc. Pen. art. 540
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)