Sez. 3, Sentenza n. 7827 del 03/06/1983 Ud. (dep. 04/10/1983) Rv. 160399 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - PLURALITÀ DI CONDANNE PER LO STESSO FATTO CONTRO LA STESSA PERSONA - APPLICABILITÀ DELLA CONDANNA PIÙ LIEVE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - EADEM RATIO - NECESSITÀ DI APPLICAZIONE - MOTIVI.*
PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITÀ DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - PLURALITÀ DI CONDANNE PER LO STESSO FATTO CONTRO LA STESSA PERSONA - APPLICABILITÀ DELLA CONDANNA PIÙ LIEVE - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - EADEM RATIO - NECESSITÀ DI APPLICAZIONE - MOTIVI.*
Nel caso di pluralità di condanne per il medesimo fatto contro la stessa persona, in violazione dell'art.90 cod.proc.pen. (ne bis in idem), la scelta, operata dal legislatore, del criterio di equità rispetto a quello della prevenzione nella fase dell'esecuzione, di cui all'art. 579 stesso codice, è indicativa, in via analogica, che eguale scelta debba essere fatta in Sede cognitiva e nel corso del giudizio di impugnazione della sentenza di condanna. Infatti, sarebbe del tutto ingiustificato ed aberrante che, se le sentenze di condanna sono divenute irrevocabili, si debba eseguire la sentenza che pronunciò la condanna meno grave, mentre, se pende l'impugnazione, si debba scegliere la pena inflitta nel primo procedimento, anche se più grave. (V mass n 132985).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)