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Sez. 1, Sentenza n. 3068 del 08/02/2013 (Rv. 625105 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Natura - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625105-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, la preventiva effettuazione del collaudo condiziona, ex art. 44 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l'esperimento sia dell'arbitrato che dell'azione giudiziaria, ma la sua carenza non determina "ipso iure" l'improponibilità della domanda poichè costituisce un presupposto processuale da qualificarsi più propriamente in termini di "eccezione processuale", non integrante una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale. Da una siffatta natura deriva, quindi, che devono escludersi la rilevabilità di ufficio della carenza del collaudo, ove la parte interessata non abbia sollevato la relativa eccezione chiedendo di non procedersi, e la deducibilità di tale carenza come causa di nullità del lodo, ove la improponibilità della domanda non sia stata eccepita in sede arbitrale (Nella specie la S.C., facendo applicazione di tale principio, essendo pacifica in causa la tempestiva formulazione della predetta eccezione da parte della cooperativa controricorrente, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda del ricorrente, ex artt. 101 e 209 l. fall., di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima per asseriti crediti derivanti da contratti di appalto con essa intercorsi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)