Sez. U, Sentenza n. 445 del 25/02/1970 (Rv. 345433 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ARBITRATO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la questione relativa alla improponibilita della domanda di arbitrato per Mancanza del preventivo collaudo delle opere non puo essere configurata come di giurisdizione, per il peculiare carattere del procedimento arbitrale, anche se necessario, che non si svolge dinanzi ad organi della giurisdizione, intesa come funzione tipica dello stato, rivolta alla conservazione dell'ordinamento giuridico. (nella specie, la Corte d' appello, dinanzi alla quale il lodo era stato impugnato, aveva ritenuto che la eccezione di improponibilita della domanda di arbitrato per Mancanza della condizione prevista dall'art 44, DPR 16 luglio 1962, n 1063, non poteva essere esaminata perche non dedotta in Sede arbitrale. Il ricorso in Cassazione dei soccombenti era stato fondato, tra l'altro, sul presupposto che si trattava d'una questione di giurisdizione e, come tale, rilevabile di ufficio, con la conseguenza che la Corte d' appello ben avrebbe potuto accertare autonomamente la sussistenza delle condizioni richieste dal richiamato art 44 per l'instaurazione del procedimento arbitrale<. (V 3232-68, massima n 336775).*
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)