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Sez. 1, Sentenza n. 6062 del 20/05/1992 (Rv. 477287 - 01)

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Azione revocatoria nelle procedure concorsuali - Esercizio vittorioso - Obblighi - Sussistenza - Maggior danno - Liquidazione - Risarcimento - Cumulabilità con gli interessi legali - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1992-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477287-01

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie

Il principio per cui, quale che sia la forma di liquidazione del maggior danno previsto dall'art. 1224 cod. civ., il relativo risarcimento non è cumulabile con gli interessi legali, se a questi ultimi superiore, non è suscettibile di deroga nonché nel caso degli obblighi di restituzione conseguenti al vittorioso esercizio dell'azione revocatoria nelle procedure concorsuali, non potendo le relative finalità influire ostativamente sull'applicabilità dell'ordinaria disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)