Sez. L, Sentenza n. 3134 del 01/04/1987 (Rv. 452225 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RELATIVA QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ - INDISPONIBILITÀ - CONSEGUENZE - POTERE DOVERE DI RILEVABILITÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - TERMINE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RELATIVA QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ - INDISPONIBILITÀ - CONSEGUENZE - POTERE DOVERE DI RILEVABILITÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - TERMINE.*
In virtù del combinato disposto degli artt. 443 cod. proc. civ. e 148 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice (nel testo di cui agli artt. 1 e 9 della legge n. 533 del 1973), il rapporto fra procedimento amministrativo e Azione giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie è posto esclusivamente in termini di procedibilità, invece che di proponibilità, e la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 citato, solo nella prima udienza di discussione, sicché, ove l'improcedibilità non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. (Conf 292/83, mass n 425100; (Conf 2378/81, mass n 413134).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)