Sez. L, Sentenza n. 2378 del 22/04/1981 (Rv. 413134 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - (IMPROPONIBILITA) - RELATIVA QUESTIONE DI PROCEDIBILITA - INDISPONIBILITA - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DI RILEVABILITA DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - TERMINE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - (IMPROPONIBILITA) - RELATIVA QUESTIONE DI PROCEDIBILITA - INDISPONIBILITA - CONSEGUENZE - POTERE-DOVERE DI RILEVABILITA DEL GIUDICE DEL MERITO - ESERCIZIO - TERMINE.*
In virtu del combinato disposto degli artt 443 cod proc civ e 148 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice (nel testo di cui agli artt 1 e 9 della legge n 533 del 1973), il rapporto fra procedimento amministrativo e Azione giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e posto esclusivamente in termini di procedibilita, invece che di proponibilita, e la questione della procedibilita della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa e sottratta alla disponibilita delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art 443 citato, solo nella prima udienza di discussione, sicche, ove l'improcedibilita non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non puo essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)