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Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 06/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207857 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE | Rilievi prodromici all'effettuazione di accertamenti - Identificabilità con questi ultimi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa all'effettuazione di c.d. "tampone a freddo" per la ricerca di eventuali tracce dell'uso di armi da fuoco.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207857-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE

I semplici "rilievi" (fra i quali rientra il c.d. "tampone a freddo" finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco), ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen., le quali sono riservate soltanto agli "accertamenti" veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sè come irripetibili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)