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Sez. 1, Sentenza n. 11886 del 14/02/2002 Ud. (dep. 23/03/2002) Rv. 221126 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Accertamento sul D.N.A. eseguito dalla polizia giudiziaria - Esame sin dall'inizio non ripetibile - Distruzione degli elementi di comparazione - Utilizzabilità ai fini della decisione ex art. 512 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221126-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., non può essere utilizzato per la decisone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 cod.proc.pen. e 117 disp. att.) ("Fattispecie successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 117, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 117, Costituzione art. 111 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)