diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 57773 del 28/09/2017 Cc. (dep. 28/12/2017) Rv. 271874 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari gli elementi a favore dell'indagato - Equiparazione a tal fine tra denunzia per calunnia e memoria difensiva - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271874-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, ai fini della violazione dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli elementi a favore dell'indagato, ex art. 292, comma 2, lett. c)-bis e comma 2-ter cod. proc. pen., la denunzia per calunnia presentata dall'indagato relativa a dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti, non può essere equiparata ad una memoria difensiva, sicchè essa non soggiace all'obbligo di trasmissione predetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CB, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. TE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)