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Sez. 3, Sentenza n. 8698 del 17/01/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 238995 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato - Nullità - Omessa trasmissione di documento favorevole alla difesa - Onere della prova - Grava sull'indagato.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238995-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure cautelari, ove l'indagato invochi la nullità dell'ordinanza custodiale a norma dell'art. 292, comma secondo ter cod. proc. pen. a causa della mancata trasmissione di un atto processuale, contenente elementi favorevoli alla sua difesa, ma non risultanti dalla motivazione dell'ordinanza cautelare, grava sull'indagato medesimo l'onere di fornire la prova, storica o anche soltanto logica, che l'atto non trasmesso contenesse tali elementi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)