Sez. U, Sentenza n. 85 del 03/04/2000 (Rv. 535236 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ente pubblico non economico - Responsabilità degli amministratori per danni all'ente - Corte dei Conti - Giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie in tema di spesa con utilizzo di fondi provenienti da finanziamenti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Sussiste, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori dell'Ente autonomo acquedotto pugliese per i danni arrecati in conseguenza di illegittimi provvedimenti di spesa, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, incidenti sul patrimonio dell'ente (nella specie, compensi ad un consulente ed a componenti di commissioni nominate per esaminare le offerte per la realizzazione di un programma di opere pubbliche finanziate dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, eccedenti l'onere economico sostenibile per le attività connesse alla realizzazione dei progetti), senza che rilevi il fatto che per la spesa siano state impegnate da un punto di vista contabile risorse provenienti da finanziamenti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)