Sez. 2, Sentenza n. 2425 del 27/10/1961 (Rv. 881350 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TRATTATIVE - DOVERE DI BUONA FEDE -VIOLAZIONE - RESPONSABILITÀ - ESTREMI. INTERVENTO IN CAUSA - TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - POSIZIONE PROCESSUALE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA CONTRO IL CHIAMATO - NON NECESSARIA.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - TRATTATIVE - DOVERE DI BUONA FEDE -VIOLAZIONE - RESPONSABILITÀ - ESTREMI. INTERVENTO IN CAUSA - TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL CONVENUTO - POSIZIONE PROCESSUALE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA CONTRO IL CHIAMATO - NON NECESSARIA.
L'esigenza della "buona fede" intesa in senso etico, come un requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e Forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, il quale va osservato, ai sensi degli artt 1337 e 1338 cod civ, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ed è violato, non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recar pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato comunque improntato alla schiettezza, alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano il contenuto della "buona fede"; onde, pur se determinato da mera colpa, anche il silenzio serbato da uno dei contraenti in ordine a circostanze o situazioni giuridiche che, in relazione all'oggetto di esso, presentino particolare Rilevanza sotto il profilo giuridico ed economico, implica trasgressione di quel dovere, qualora sia idoneo a generare un ragionevole affidamento circa la insussistenza delle dette circostanze e situazioni. La chiamata in causa di un terzo, dal quale il chiamante pretenda di essere garantito (art. 106 cod. proc. civ.), ha ragion d'essere ed è ammissibile indipendentemente dalla contestuale proposizione di una domanda (ad es. Di danni) contro il chiamato, giacche ha anche ed in primo luogo lo scopo di renderlo partecipe del processo quale litisconsorte del chiamante, non solo per riceverne aiuto nella difesa, ma per conseguire altresì il risultato che il giudicato operi anche nei suoi confronti e sia a lui opponibile nell'ambito del rapporto di garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)