Sez. 3, Sentenza n. 340 del 18/01/1988 (Rv. 456910 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONI DEL CONTRATTO) - OBBLIGO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE - INTERO IN SENSO OGGETTIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONI DEL CONTRATTO) - OBBLIGO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLE TRATTATIVE - INTERO IN SENSO OGGETTIVO.*
Agli effetti della configurabilità della responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 cod. civ., l'Obbligo di correttezza e di buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, determinato dall'intenzione di uno dei contraenti di arrecare pregiudizio all'altro, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte, che, confidando sulla conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o ha rinunziato ad occasioni più favorevoli. (V 399/85, mass n 438610; (V 5492/82, mass n 423267; (V 430/81, mass n 410905; (V 2425/61, mass n 881350; (V 2843/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)