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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015 (Rv. 634119 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Contestazione della pretesa tributaria - Impugnazione di iscrizione ipotecaria - Azione proposta direttamente nei confronti dell'ente creditore - Concessionario vincolato alla decisione del giudice quale "adiectus solutionis causa" - Azione svolta direttamente nei confronti del concessionario - Chiamata in causa dell'ente creditore - Necessità - Individuazione non corretta del legittimato passivo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634119-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

La contestazione della pretesa tributaria attuata mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria conseguente ad una cartella di pagamento può essere svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore ed il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre se l'azione è proposta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, in quanto non ricorre nei motivi di litisconsorzio necessario, sicchè l'erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)