Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015 (Rv. 635173 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Concessionario del servizio di riscossione - Qualità di parte - Configurabilità - Impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili - Ipotesi equiparata - Omessa adozione dell'atto richiesto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, a cui è equiparata l'omessa adozione dell'atto richiesto e, cioè, il silenzio rifiuto sull'istanza (nella specie, di rimborso) del contribuente. In tali ipotesi, l'Amministrazione finanziaria è priva di legittimazione passiva, sicché è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei suoi confronti, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario, né potendosi, quindi, disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)