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Sez. 2, Sentenza n. 1716 del 29/01/2016 (Rv. 638593 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Atto dispositivo di bene sottoposto a sequestro penale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638593-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913 il notaio che abbia ricevuto un atto di disposizione (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale) relativo ad immobile sottoposto a sequestro penale, trattandosi di attività negoziale compiuta in spregio alla norma penale e, dunque, "espressamente proibita dalla legge", in quanto idonea "ex se" a sottrarre il bene al vincolo o, comunque, a rendere più difficoltoso il conseguimento della finalità cui il vincolo è funzionale, ex art. 334 c.p.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)