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Sez. 3, Sentenza n. 21493 del 07/11/2005 (Rv. 585040 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Responsabilità disciplinare ex art. 28 legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge " - Momento consumativo - Redazione di clausola nulla - Sostituzione della clausola da parte di norma imperativa - Rilevanza ai fini dell'illecito disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585040-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto (quali la sostituzione di diritto della clausola nulla con norma imperativa).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)