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Sez. 5, Sentenza n. 28290 del 06/06/2013 Ud. (dep. 28/06/2013) Rv. 256365 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Termine massimo - Atti interruttivi - Decorrenza del termine ordinario di prescrizione tra un atto interruttivo ed il successivo - Prescrizione intermedia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256365-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In materia di prescrizione, nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen., la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo di cui al comma secondo dell'art. 161 cod.pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)