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Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019 Ud. (dep. 20/12/2019) Rv. 277853 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Termine massimo - Atti interruttivi - Decorrenza del termine ordinario di prescrizione tra un atto interruttivo ed il successivo - Prescrizione "intermedia" – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277853-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie in tema di riduzione in schiavitù, commessa nella vigenza del regime anteriore all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella quale tra l'ultimo atto interruttivo, costituito dalla sentenza d'appello, e l'introduzione del giudizio di legittimità era decorso - anche in ragione della dichiarazione da parte del giudice dell'esecuzione della non irrevocabilità della sentenza contumaciale - il termine di di quindici anni previsto dall'art. 157, comma primo, n. 2, cod. pen., vigente al momento del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)