Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 31/05/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170355 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IN CASO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO E IN CASO DI DINIEGO - RIFLESSI SULLA MOTIVAZIONE DEI RISPETTIVI PROVVEDIMENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - IN CASO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO E IN CASO DI DINIEGO - RIFLESSI SULLA MOTIVAZIONE DEI RISPETTIVI PROVVEDIMENTI.*
I criteri di valutazione, cui il giudice deve attenersi obbligatoriamente nell'Esercizio del potere, discrezionale ma previsto in termini di doverosità, riconosciutogli nel decidere circa la concessione o il diniego della libertà provvisoria nei casi in cui è consentita dalla legge, si sostanziano in quello della insussistenza di esigenze cautelari di natura processuale, finalizzato alla prevenzione di eventuali inquinamenti della prova e all'Assicurazione della presenza dell'imputato nel corso del procedimento penale - nonché in quello della pericolosità dello imputato - desunta dalla sua personalità e dalla gravità del fatto - in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Gli indicati criteri devono pertanto costituire il passaggio obbligato attraverso cui deve esprimersi il potere discrezionale del giudice. In ordine alla motivazione dei provvedimenti concernenti la libertà provvisoria si impone invece una distinzione al fine di valutare la sufficienza o meno del soddisfacimento dell'Obbligo della motivazione mentre, infatti, in caso di concessione della libertà provvisoria il giudice è tenuto ad espressa motivazione circa l'effettivo venir meno sia delle esigenze cautelari del primo tipo e sia di quelle del secondo tipo, nel caso di diniego la motivazione può basarsi anche sulla persistenza delle sole ragioni del primo ovvero soltanto del secondo tipo. (Conf mass n 161802).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)