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Sez. 1, Sentenza n. 2709 del 17/07/1986 Cc. (dep. 08/10/1986) Rv. 173884 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA PERSONALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173884-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DINIEGO DEL BENEFICIO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA PERSONALITÀ.*

Non soddisfa l'Obbligo della motivazione il giudice che, nel rigettare l'istanza di concessione del beneficio della libertà provvisoria o di ammissione agli arresti domiciliari, faccia uso di espressioni generiche, in funzione ostativa, quali la "natura dei fatti" e la "personalità dell'imputato" desunta dai precedenti penali, prescindendo da un giudizio che sia in relazione con i fatti processuali. (V mass n 161802; (V mass n 170355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)