Sez. 3, Ordinanza n. 19947 del 07/04/2005 Cc. (dep. 27/05/2005) Rv. 231718 - 01
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - caso fortuito o forza maggiore | Onere di prova dell'istante - Sussistenza - Fattispecie: addotta ignoranza incolpevole del provvedimento dovuta ad assenza dell'imputato dal territorio nazionale per espulsione - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - RESTITUZIONE NEL TERMINE - caso fortuito o forza maggiore
In tema di restituzione in termine, la emissione del decreto di respingimento dello straniero alla frontiera e, a maggior ragione, l'avvenuta espulsione del medesimo non costituiscono ostacolo assoluto all'esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nel comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen., posto che sia l'art. 7 comma primo quinquies D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella l. 28 febbraio 1990 n. 39, che l'art. 17 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 16 l. n. 189 del 2002, prevedono la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)