Sez. 3, Sentenza n. 5763 del 20/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007) Rv. 236176 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Imputato straniero espulso - Certificazione medica - Necessità di preventiva richiesta di reingresso - Esclusione - Applicazione dell'art.420 ter cod.proc.pen. - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Deve essere considerata viziata da nullità, ai sensi dell'art.178, lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza con cui il giudice di appello non ha ritenuto sussistere il legittimo l'impedimento a comparire dell'imputato, dimostrato attraverso certificazione medica che attesta il ricovero in struttura ospedaliera estera, perché carente la prova che l'imputato, espulso dal territorio dello Stato, avesse proposto domanda per essere autorizzato al rientro in Italia. (Ha affermato la Corte che nessun obbligo di preventiva comunicazione alle autorità di polizia è previsto dai commi primo e terzo dell'art. 486, ora art. 420-ter cod. proc. pen., così che anche al cittadino straniero espulso dal territorio dello Stato debbono applicarsi i principi generali in tema di legittimo impedimento a comparire; la motivazione prosegue sostenendo che una deroga a tali principi non può essere giustificata dalla mera presenza di un decreto di espulsione, posto che, in caso di buone condizioni di salute, al fine di presenziare al processo l'imputato avrebbe potuto sia avvalersi delle procedure semplificate per il reingresso in Italia sia decidere di farvi ingresso illegalmente alla luce dell'entità della pena a lui inflitta in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)