Sez. 3, Sentenza n. 2764 del 19/09/1972 (Rv. 360452 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - ADDEBITABILITA AL SERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - ADDEBITABILITA AL SERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
Colui che per il deposito del ricorso in Cassazione si avvale del servizio postale, deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo giustificare la disapplicazione del termine perentoriamente stabilito per il deposito. (Conf 622'70, mass n 345775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)