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Sez. 3, Sentenza n. 622 del 10/03/1970 (Rv. 345775 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - RITARDO DOVUTO AL SERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345775-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - RITARDO DOVUTO AL SERVIZIO POSTALE - IRRILEVANZA.*

Colui che per il deposito del ricorso in Cassazione si avvale del servizio postale deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo giustificare la disapplicazione del termine perentoriamente stabilito per il deposito. (Conf 4029-68, massima n 337632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)