Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4280 del 20/02/2020 (Rv. 657301 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Prestazione previdenziale - Domanda amministrativa - Natura di atto giuridico in senso stretto - Conseguenze - Procura - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova per presunzioni - Idoneità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
La domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione previdenziale, è un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli, ed alla quale non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali; ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto invalida la domanda amministrativa presentata da un avvocato, perché priva della procura rilasciata dal cliente, pur menzionata nel testo, senza verificare se l'esistenza di un mandato verbale potesse desumersi dalla nomina dello stesso difensore a mezzo di procura apposta in calce al ricorso di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)