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Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 31/05/1969 (Rv. 341116 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE STRANIERO - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO SOSTANZIALE REGOLATO DALLA LEGGE ITALIANA - LIMITAZIONI DI PROVA PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 20 GIUGNO 1956 - DEROGA - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI IN FAVORE DI FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - INOSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI DI PROVA DI CUI ALL'ART 279 COD CIV - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341116-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE STRANIERO - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE - RAPPORTO SOSTANZIALE REGOLATO DALLA LEGGE ITALIANA - LIMITAZIONI DI PROVA PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA - OSSERVANZA - NECESSITA - CONDIZIONI - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 20 GIUGNO 1956 - DEROGA - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA AGLI ALIMENTI IN FAVORE DI FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIBILE - INOSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI DI PROVA DI CUI ALL'ART 279 COD CIV - IRRILEVANZA.*

Il giudice della delibazione non puo svolgere alcun Sindacato in ordine alla valutazione che il giudice straniero abbia compiuto delle risultanze processuali, poiche il processo e l'istruzione probatoria sono disciplinati dalla lex fori (art 27 disp sulla legge in generale). Quando, tuttavia, un rapporto sostanziale deve essere regolato dalla legge italiana, come avviene per i rapporti di famiglia, in relazione agli artt 17 e 20 delle Disposizioni sulla legge in generale, il giudice della delibazione deve esaminare se le limitazioni poste dalla legge italiana all'ammissibilita delle prove siano state osservate dal giudice straniero chiamato ad applicare la legge sostanziale italiana, ove dette limitazioni siano stabilite dalla legge italiana, regolatrice del rapporto, per ragioni di carattere sostanziale, che attengano al regolamento intrinseco del rapporto medesimo. Non osta invece alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera la mancata osservanza, da parte del giudice che l'ha emessa, di norme italiane limitatrici di mezzi di prova da lui utilizzati, qualora dette norme non possano acquistare carattere sostanziale in quanto il rapporto sostantivo oggetto del giudizio non sia regolato dalla legge italiana, bensi da quella straniera, e non riguardi materia di diritto familiare, ne interessi l'ordine pubblico italiano. A tali principi non ha recato modifiche, nel senso di restringere i criteri di accoglimento delle istanze di delibazione di sentenze straniere in materia di alimenti a favore di figli non riconoscibili, la convenzione internazionale di new York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa esecutiva in Italia con legge 23 marzo 1958, n 338, convenzione che e intesa a facilitare al massimo l'esecuzione all'estero delle sentenze di condanna agli alimenti. Di conseguenza, alla dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza straniera (nella specie, di stato firmatario della citata convenzione) di condanna agli alimenti in favore di un figlio naturale non riconoscibile non osta il fatto che il giudice straniero non abbia osservato le limitazioni di prova stabilite dall'art 279 cod civ in ordine all'accertamento del vincolo di sangue che unisce, per il mero fatto della procreazione, il genitore al figlio - accertamento da compiersi incidenter tantum e da cui non puo derivare, per espresso divieto di legge, alcuno status familiare - giacche il diritto agli alimenti del figlio non riconoscibile esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina cosi come quella delle limitazioni di prova a detti rapporti inerente, e ristretto alla sfera delle obbligazioni patrimoniali ed e conseguentemente regolato (in virtu dell'art 25 delle Disposizioni sulla legge in generale) dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale l'Obbligo degli alimenti deriva. (nella specie trattavasi di istanza di delibazione presentata dal ministero dell' interno - quale ufficio 'intermediariò designato dal governo italiano in virtu dell'art 6 della convenzione di new York - ed avente ad oggetto la sentenza con cui il tribunale svedese di prima istanza aveva condannato un cittadino italiano a corrispondere una somma mensile ad una cittadina svedese, a titolo di alimenti per una figlia adulterina, nata in Svezia). (V 2451'65; 2399'64; 1653'64; 1220'64; 1026'64).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 27, Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Preleggi art. 20 CORTE COST., Legge 23/03/1958 num. 338, Preleggi art. 17, Tratt. Internaz. 20/02/1966, Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)