Sez. 1, Sentenza n. 1636 del 02/03/1996 (Rv. 496103 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO | Ufficio del registro - Rilascio di copie di atti con annotazione di conformità - Efficacia probatoria pari all'originale - Configurabilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - VALORE PROBATORIO
A norma degli articoli 2714 e 2715 cod.civ. alla fotocopia di atto pubblico o scrittura privata rilasciata dall'Ufficio del Registro con annotazione di conformità all'originale deve essere attribuita efficacia probatoria pari all'originale, con la conseguenza che, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in mancanza di disconoscimento ai sensi dell'art. 215 n.2 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)