Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 28/07/1969 (Rv. 342664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - EFFETTI - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LICENZIATO CON MUTAMENTO DI QUALIFICA E MANSIONI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INFRAZIONABILITA - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - EFFETTI - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LICENZIATO CON MUTAMENTO DI QUALIFICA E MANSIONI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INFRAZIONABILITA - PRESUNZIONE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
In caso di licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione con mutamento di qualifica e di mansioni, il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, il cui ammontare deve essere proporzionato all'effettiva durata del rapporto, unitariamente considerato, fa presumere che la predetta Estinzione del rapporto originario sia stata preordinata dal datore di lavoro allo scopo di frustrare il diritto del lavoratore a che l'indennita di anzianita gli fosse liquidata con l'indicato criterio, che valorizza, per tutta la durata del precorso rapporto, l'ultima retribuzione da lui raggiunta, assicurandogli, cosi, un trattamento piu favorevole di quello risultante dal frazionamento del rapporto stesso. Si tratta di una presunzione semplice (iuris tantum), superabile con la prova contraria, il cui Onere incombe al datore di lavoro. (V.877-69 mass 339242 4056-68 mass 337684 367-68 mass n.331337).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)