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Sez. 1, Sentenza n. 6338 del 12/07/1996 (Rv. 498513 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Codice della strada - Violazioni - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione di pagamento - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498513-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative applicabili per violazione delle norme del codice della strada, l'omessa contestazione della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e non invalida, perciò, la successiva ordinanza - ingiunzione quando siasi comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto.

Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)