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Sez. 1, Sentenza n. 4973 del 06/05/1995 (Rv. 492145 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione di pagamento - Esclusione - Invalidità dell'ordinanza - Ingiunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492145-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni alle norme del codice della strada, l'omessa contestazione immediata della violazione, pur quando essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per ciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)