Sez. L, Sentenza n. 3609 del 02/05/1990 (Rv. 466935 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DISCIPLINA LEGALE O CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA PORRE IN C.I.G. - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 13 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1965 SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DISCIPLINA LEGALE O CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA PORRE IN C.I.G. - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 13 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1965 SUI LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
Pur in difetto di Disposizioni di legge o contrattuali che regolino la selezione dei lavoratori da sospendere e porre in cassa integrazione, non sono applicabili, neanche analogicamente, i criteri di scelta previsti dall'art. 13 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra la cessazione del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento collettivo, con definitiva estromissione dell'azienda, e la mera sospensione temporanea del lavoro che consente l'intervento della cassa suddetta. (V 4058/88, mass n 459168; (V 1876/86, mass n 445159).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)