Sez. 3, Sentenza n. 3594 del 28/04/1990 (Rv. 466917 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - GIUDIZIO INIZIATO ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - OBBLIGO DEL RISCATTANTE DI PAGARE IL PREZZO DI VENDITA - ADEMPIMENTO - RIFIUTO DEL RISCATTATO DI RICEVERE IL PREZZO - DEPOSITO DI ESSO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA - NUOVA OFFERTA DEL PREZZO SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - GIUDIZIO INIZIATO ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - OBBLIGO DEL RISCATTANTE DI PAGARE IL PREZZO DI VENDITA - ADEMPIMENTO - RIFIUTO DEL RISCATTATO DI RICEVERE IL PREZZO - DEPOSITO DI ESSO IN CANCELLERIA - SUFFICIENZA - NUOVA OFFERTA DEL PREZZO SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di riscatto agrario, deve ritenersi adempiente alla obbligazione di pagare il prezzo di vendita il riscattante il quale, di fronte al rifiuto di ricevere il prezzo, manifestato dal riscattato nel corso del giudizio di riscatto iniziato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n. 2, abbia depositato in cancelleria tale prezzo (nella specie, mediante assegni circolari custoditi, per disposizione del giudice, nella cassaforte della cancelleria) senza che sia necessario, dopo l'entrata in vigore della legge sopra citata, che il riscattante effettui una nuova offerta del prezzo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto al riscatto senza revocare quel deposito, essendo in tal modo il riscattato posto in condizione di accettarlo entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della detta sentenza.*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)