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Sez. 1, Sentenza n. 1792 del 09/06/1972 (Rv. 358767 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - PRIVILEGI - RICHIESTA DELLA IMPOSTA COMPLEMENTARE - ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358767-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - PRIVILEGI - RICHIESTA DELLA IMPOSTA COMPLEMENTARE - ESERCIZIO DEL PRIVILEGIO - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO.*

Il termine di tre anni, prefisso all'amministrazione finanziaria dall'art 136 della legge organica di registro per richiedere il pagamento dell'imposta complementare di registro, e quello, pure di tre anni, prefisso dall'art 97 della stessa legge per l'Esercizio del privilegio sui beni cui la tassa si riferisce, decorrono dalla data di registrazione dell'atto e non dalla data di accertamento del maggior valore.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)