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Sez. 3, Sentenza n. 26906 del 19/12/2014 (Rv. 633816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito - Ammissibilità - Limiti - Necessità dell'esame dei presupposti di fatto per l'applicazione della diversa normativa richiamata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto controverso. (Nella specie, il ricorrente, nel corso del giudizio di merito aveva invocato la legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il riconoscimento del diritto di prelazione su un immobile di edilizia residenziale pubblica adibito ad attività commerciale, mentre, in sede di legittimità, aveva, per la prima volta, dedotto l'applicabilità dell'art. 1, commi 2 bis, 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che riconduce il diritto di prelazione del locatario di siffatti immobili alla sussistenza di una serie di presupposti di fatto, mai esaminati nei gradi precedenti per il diverso "thema decidendum" e "thema probandum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 2 n. 2, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)