Sez. 5, Sentenza n. 17957 del 24/07/2013 (Rv. 627577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Deduzione per la prima volta della applicabilità "ratione temporis" di determinate norme - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di legittimità non integra prospettazione di una nuova questione, come tale inammissibile anche ai sensi dell'art.57 del d.lgs. n. 546 del 1992, la deduzione con la quale il ricorrente indichi quali siano le norme da applicare, "ratione temporis", alla fattispecie, non implicando la stessa nuovi accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)