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Sez. 2, Sentenza n. 13530 del 20/06/2011 (Rv. 618317 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Richiesta - Indicazione di voci specifiche e diverse dall'indennità - Riconduzione di dette voci alla determinazione dell'indennità - Specificazione relativa - Necessità.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618317-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, allorquando, ferma la libertà di forme, la richiesta dell'agente sia formulata non genericamente, ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., il richiedente è tenuto a specificare che le diverse voci sono finalizzate proprio alla determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico e diverso e detta indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)