Sez. 1 - , Ordinanza n. 22509 del 26/07/2023 (Rv. 668464 - 01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Prestazioni socio - sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In tema di prestazioni socio - sanitarie in regime di accreditamento, l'art. 13 della legge ragionale della Calabria n. 24 del 2008 attribuisce alle ASL la competenza in ordine alla stipulazione dei contratti con le strutture accreditate; pertanto, i contratti di gestione di siffatte prestazioni non producono alcun effetto nella sfera giuridico patrimoniale della Regione, che rimane normalmente estranea ad essi, in quanto titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore.
Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24 art. 13, Legge Reg. Calabria 26/11/2003 num. 23 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)