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Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 27/07/1964 (Rv. 303057 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303057-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'ammissibilita di nuove questioni, nel giudizio di Cassazione, e subordinata alla condizione che, per poter stabilire se siano o meno applicabili le norme che si assumono pretermesse, violate o falsamente applicate dai giudici di merito, non sia necessario accertare elementi di fatto non dedotti dinanzi a loro, e, cioe, che l'applicazione di norme diverse non richieda indagini od apprezzamenti di merito non compiuti nei precorsi gradi del giudizio, perche estranei alla precedente impostazione oggettiva della controversia. Ove, quindi, non vi e bisogno dell'accertamento di nuovi elementi di fatto, i rilievi che importano un profilo oggettivo non prospettato o non esaminato nel giudizio di merito, non sono preclusi nel giudizio di Cassazione. (V 834/64; 343/64; 3081/63; 1696/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)